Estratto
A piacimento dell'Autorità Governativa dovrà l'Impresa far eseguire[...]
01/07/1857 - 30/06/1863
Ita
A piacimento dell'Autorità Governativa dovrà l'Impresa far eseguire l'illuminazione a giorno nei due Teatri. Quando l'illuminazione a giorno avrà luogo nel Teatro alla Scala per tutto il tempo dell'opera, l'Impresa avrà dal R. Erario un compenso di lire 690; quando avrà luogo per opera e festa da ballo, o per festa da ballo in prima sera che si prolunghi oltre la mezza notte, il compenso sarà di lire 1150; così pure se l'illuminazione a giorno seguisse nel Teatro della Canobbiana, il compenso nel primo caso sarà di lire 250 e nel secondo di lire 450. Per le sale del ridotto del Teatro della Scala verrà in tali occasioni accordato il compenso della totale loro illuminazione sul dato della spesa effettiva, fatta deduzione di quella dell'Illuminazione ordinaria.
Luigi Romani, Teatro alla Scala. Cronologia di tutti gli spettacoli rappresentati in questo teatro dal giorno del solenne suo aprimento sino ad oggi, Luigi Di Giacomo Pirola, 01/01/1862, Milano
tipologia
Trattati e altre fonti teoriche
ambito
Arti performative
pp. 148-149
Art. 58 dei “Capitoli per l'appalto dei regi teatri della Scala e della Canobbiana in Milano. Pel sejennio decorribile dal 1 luglio 1857 al 30 giugno 1863”.
Illuminazione a giorno (Ita)
Illuminatione (Ita), Ordinaria illuminazione (Ita)
Teatro alla Scala, Teatro alla Canobbiana, Impresa, Opéra, festa da ballo, mezza notte, spesa effettiva, Impresa